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D.Lvo 27/12/2002 n. 302(GU n. 17 del 22-1-2003) Modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Il Presidente della Repubblica -Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; -Visti gli articoli 14 e 16 della Legge 23 agosto 1988, n. 400; -Visto il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325; -Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 326; -Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; - Vista la Legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed il Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; -Visto l'articolo 5, comma 4, della Legge 10 agosto 2002, n. 166; -Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2002; - Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; -Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002; - Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni a) all'articolo 1, il comma 3 è soppresso b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3 (L) (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato b) per "autorità espropriante", si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il Decreto di esproprio d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L) 2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il Decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l'indennità ai sensi dell'articolo 45, comma 2. (L) 3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile. (L)" c) all'articolo 4: 1) al comma 3, dopo le parole: "27 maggio 1929, n. 810," è inserita la seguente: "non"; dopo le parole: "essere espropriati se" è inserita la seguente: "non"; 2) al comma 4, dopo le parole: "aperti al culto" è inserita la seguente: "non" dopo le parole: "essere espropriati" sono inserite le seguenti: "se non" d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Art. 5 (L) (Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano). 1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonchè dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. (L) 2. Le Regioni a statuto speciale, nonchè le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei 266. (L) 4. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree. (L)" e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Art. 6 (L) (Regole generali sulla competenza). - 1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario. (L) 2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente. (L) 3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L) 4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla Legge. (L) 5. All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata. (L) 6. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (L) 7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. (L) 8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per Legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie. (L) 9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l'autorità espropriante è l'Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità.(L)" f) all'articolo 9: 1) al comma 3, dopo la parola: "approvato", le parole: "dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 maggio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"; 2) al comma 5 dopo la parola: "disporre" sono inserite le seguenti: "o autorizzare"; 3) al comma 6 le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5" g) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: "Art. 10 (L) (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali). 1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico. (L) 2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico (L) 3. Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto. (L)" h) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: "Art. 11 (L) (La partecipazione degli interessati). - 1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento. (L) 2. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorchè il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonchè su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni. (L) 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della Legge 21 dicembre 2001, n. 443. (L) 4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. (L) 5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L) i) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: "Art. 12 (L) (Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilita). 1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. (L) 2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonchè le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonchè ai sensi del Decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. (L) |
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